Scopriamo cos’è la maternità facoltativa, chi può usufruire di questo congedo, come funziona e qual è la retribuzione prevista.
Con maternità facoltativa si intende un periodo di congedo dal lavoro che si può richiedere per la nascita di un bambino. Si parla in generale di periodo di maternità facoltativa, ma il realtà questa possibilità di richiedere l’astensione dal lavoro si può applicare a entrambi i genitori. Per essere precisi, inoltre, anche se si sente spesso parlare di richiesta di maternità facoltativa, il nome più corretto da usare è congedo parentale. Vediamo come funziona la misura e a chi è rivolta.
Astensione facoltativa: a chi spetta?
Il congedo di maternità facoltativo è rivolto a entrambi i genitori e spetta ai lavoratori dipendenti. Sono escluse dalla misura le categorie di genitori disoccupati, lavoratori a domicilio e lavoratori domestici. A differenza della maternità anticipata (per gravidanza a rischio) e di quella obbligatoria, questa misura è facoltativa e quindi si può scegliere se usufruirne oppure no. Il periodo del congedo non deve superare i dieci mesi, calcolati complessivamente tra i due genitori.
L’astensione può essere richiesta in maniera continuativa o anche frazionato e secondo queste casistiche:
– Madre lavoratrice dipendente per un massimo di sei mesi.
– Padre lavoratore dipendente anche in contemporanea al periodo di maternità obbligatoria.
– A un solo genitore per un periodo non superiore ai 10 mesi (frazionato o continuativo).
La domanda può essere effettuata online dal sito dell’Inps, alla sezione dedicata al congedo parentale.
Astensione facoltativa INPS: come funziona la retribuzione?
Per la maternità facoltativa la retribuzione che viene concessa dipende dal periodo in cui si chiede l’astensione e nello specifico è modulata in questo modo:
– per il periodo di congedo richiesto entro i sei anni del bambino e di durata non superiore ai sei mesi, viene stabilita un’indennità del 30% rispetto alla retribuzione media giornaliera. Il periodo di riferimento è il mese precedente al periodo di congedo.
– quando il periodo di congedo viene richiesto tra i sei e gli otto anni di età del bambino, la retribuzione è sempre del 30% rispetto alla retribuzione media giornaliera. In questo caso però devono essere rispettati altri limiti, ovvero il genitore che richiede il congedo deve avere un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
– per i congedi richiesti dagli otto ai dodici anni non è prevista alcuna indennità.